Post UrbaniWarBlog/ E alla fine arrivò la Cassazione
Lo abbiamo sempre sostenuto che chi mette su internet file a disposizione di altri non può essere paragonato a chi duplica film e cd per venderli sulle strade. Adesso c'è una sentenza della III sezione di Cassazione (149/07) che lo dice, nero su bianco:- la duplicazione non è propedeutica al donwload, se mai è vero il contrario: chi scarica un software e lo salva su disco commette duplicazione ai sensi del 171 bis e rischia il carcere (sempre che si tratti di software per elaboratore, e quindi con l'esclusione di musica, film, video, ...). Però costituire un server ftp contenente software scaricabile da terzi non integra reato, secondo la sentenza.
- mettere a disposizione per il download musica, videoclip, film senza un sostanziale ritorno economico non è un'attività da cui si può trarre lucro e quindi non è reato ai sensi del 171 ter.
Non dovrebbe stupire nessuno una notizia del genere, eppure deve aver scosso non pochi interessi, ed è stata trasmessa persino dai telegiornali di prima serata.
Stupisce semmai che ci siano stati due gradi di giudizio risultati in verdetti contrari, inclusa una condanna alla detenzione commutata in ammenda.
Per la precisione, i finalmente assolti non erano ricchi pirati informatici, ma due semplici studenti.
Internet. Cassazione: scaricare file e software senza fini di lucro non e' reato su RaiNews24
Testo della sentenza su ICTLex
Approfondimento della sentenza a cura dello Studio Legale Frediani
Etichette: Cinema, Copia privata, Copyright, Musica, SIAE, Urbani
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